Previdenza

Pensionati e previdenza

Cumulo lavoro - pensione

La disciplina del cumulo lavoro pensione dà la possibilità di continuare a lavorare dopo il pensionamento, senza dover rinunciare all'intera o a una grossa fetta della pensione.

Non per tutti è possibile, dipende dalla tipologia di pensione e dal lavoro svolto, se questo è dipendente o autonomo.

Il cumulo totale che permette di ricevere l’intero importo della pensione pur continuando a lavorare, è previsto per tutte le pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal tipo di lavoro, sia esso autonomo o dipendente; è previsto anche per chi riceve una pensione di anzianità, con alcune eccezioni.

Ottiene il cumulo totale chi è andato in pensione prima del 1° gennaio 2003, con almeno 58 anni di età e 37 anni di contributi; chi invece è andato in pensione prima della stessa data, ma non rientra nei requisiti appena specificati, può comunque ottenere il cumulo totale versando all’Ente di previdenza una somma una tantum prevista per legge.

E ancora, via libera a chi prima del 1 gennaio 2003 ha maturato almeno 40 anni di contributi e a chi, prima della stessa data, aveva raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia, ossia 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini.

No al cumulo totale o parziale per chi è andato in pensione dopo il 31 dicembre 2002 e continua a svolgere un lavoro da dipendente pur vendo maturato la pensione di anzianità. 

Il cumulo parziale è previsto per le pensioni delle categorie "anzianità" e "invalidità" che non raggiungono i 37 anni di contributi o i 58 anni di età, ma il cui importo superi il trattamento minimo di legge (443,12 euro mensili, per l'anno 2008), possono essere cumulate con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%.     

Per chi gode di una pensione calcolata con il sistema contributivo sono previste le seguenti regole.

Prima dei 63 anni il lavoratore dipendente perde l'intera pensione; il lavoratore autonomo mantiene la pensione minima a cui si aggiunge il 50% della quota eccedente.  

Dopo i 63 anni sia con un lavoro autonomo che con un lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente.  

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni d’anzianità in regime retributivo potranno beneficiare della piena cumulabilità, che, come detto, è già in vigore per le pensioni di vecchiaia. E’ quanto stabilito dal decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008.

Analogamente le pensioni contributive diventano totalmente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro, se rispondono ai seguenti requisiti: pensioni di vecchiaia acquisite con 40 anni di contributi; pensioni di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile ossia 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne; pensioni dirette conseguite in via anticipata rispetto all’età pensionabile con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge numero 247 del 24 dicembre 2007.

 

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